Adozione Nazionale
Scheda del servizio
Descrizione
L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto, detto adottante, di trattare ufficialmente un altro soggetto, detto adottato, come figlio, dandogli il cognome.
Chi può richiederlo
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
Tra i coniugi ed il bambino deve esserci una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 45 anni (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l'adozione è ancora possibile.
I coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare istruire e mantenere il minore (sotto il profilo morale e materiale).
Dove Richiederlo
Le domande vanno presentante al Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
Norme di riferimento
Legge n. 184 del 4/5/1983;
Legge n. 149 del 28/03/2001.
Link utili
- Tribunale per i minorenni.
L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto, detto adottante, di trattare ufficialmente un altro soggetto, detto adottato, come figlio, dandogli il cognome.
Chi può richiederlo
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
Tra i coniugi ed il bambino deve esserci una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 45 anni (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l'adozione è ancora possibile.
I coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare istruire e mantenere il minore (sotto il profilo morale e materiale).
Dove Richiederlo
Le domande vanno presentante al Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
Norme di riferimento
Legge n. 184 del 4/5/1983;
Legge n. 149 del 28/03/2001.
Link utili
- Tribunale per i minorenni.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva, servizi cimiteriali, gestione protocollo,commercio, servizi socio-assistenziali, gestione delibere e determine | ||||||||||
Area | Servizio Amministrativo | ||||||||||
Codice univoco di fatturazione | UFQOAT | ||||||||||
Responsabile | RIFFERO Rag. Mariangela | ||||||||||
Personale | PUTERO Jacopo MEINI Alessia |
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Indirizzo | Via I Maggio, 40 | ||||||||||
Telefono |
0119649020 (interno 1) demografici 0119649020 (interno 5) segreteria |
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Fax |
011.9631651 |
||||||||||
info@comune.vaie.to.it demografico@comune.vaie.to.it segreteria@comune.vaie.to.it |
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PEC |
info@pec.comune.vaie.to.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 04/12/2013 10:21:21